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La Finanziaria 2009
 
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L'abc della Finanziaria 2009

di Nicoletta Cottone

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Disciplina Irap e cooperative piccola pesca e loro consorzi e soggetti che operano nel settore agricolo (articolo 2, comma 1). Applicazione a regime e non più in via transitoria dell'aliquota agevolata Irap dell'1,9% per l'anno di imposta 2008 e per i successivi in favore dei soggetti che operano nel settore agricolo, delle cooperative della piccola pesca e loro consorzi.

Docenti delle scuole e detrazione spese per autoaggiornamento e formazione (articolo 2, comma 5). Viene prorogata per l'anno 2009 la detrazione ai fini Irpef che era stata introdotta dalla Finanziaria per il 2008 limitatamente al periodo d'imposta 2008. La detrazione spetta in misura pari al 19% delle spese documentate sostenute per l'auto aggiornamento e la formazione dai docenti delle scuole di ogni ordine e grado, anche non di ruolo, con incarico annuale, per un tetto massimo di spesa non superiore a 500 euro annui. La detrazione Irpef massima è quindi di 95 euro.

Entrata in vigore (articolo 3, comma 7). La Finanziaria per il 2009 entra in vigore il 1° gennaio 2009.

Finanziamenti in favore dei Comuni fino a 5mila abitanti (articolo 2, comma 40). Modificato l'articolo 1, comma 703, della legge 296/2006, relativo ai finanziamenti in favore dei comuni con popolazione fino a 5mila abitanti, per il triennio 2007-2009. Viene prevista la riduzione di 10 milioni di euro (da 55 a 45 milioni) dell'importo complessivo dei contributi che possono essere concessi in favore dei piccoli comuni con popolazione residente ultrasessantacinquenne particolarmente elevata, precisando inoltre che l'incremento del contributo ordinario, per ciascun ente beneficiario, si abbassa dal 40% al 30 per cento. Aumento di 10 milioni di euro (da 71 a 81 milioni) dell'importo complessivo dei contributi che possono essere concessi in favore dei piccoli comuni con popolazione residente al di sotto dei 5 anni molto elevata, abbassando inoltre dal 5% al 4,5% il rapporto tra la popolazione residente al di sotto dei 5 anni e la popolazione residente complessiva, in base al quale sono individuati i comuni beneficiari dei finanziamenti. Qualora gli importi risultino insufficienti, i contributi sono proporzionalmente ridotti.

Fondi e tabelle (articolo 3). L'articolo indica le modalità per iscrivere gli importi nei fondi speciali nelle misure indicate nelle tabelle A e B allegate alla legge.

Fondo per le aree sottoutilizzate (articolo 2, comma 43). Presentazione da parte del Governo al Parlamento, nello specifico alle Commissioni permanenti competenti per i profili di carattere finanziario nonché alla Conferenza Stato-Regioni , di una relazione annuale che indichi l'ammontare delle risorse finanziarie disponibili relative al Fondo per le aree sottoutilizzate (Fas), nonché di quelle, sempre relative al Fas, utilizzate a seguito di apposite delibere Cipe o in forza di provvedimenti normativi che recano variazioni della dotazione del Fondo per le aree sottoutilizzate, La relazione deve evidenziare l'incidenza delle utilizzazioni rispetto al principio generale di ripartizione territoriale delle risorse stesse del Fondo, che vanno assegnate nella misura dell'85% in favore delle zone del Mezzogiorno e nella misura del 15% in favore delle aree sottoutilizzate del Centro-Nord. In caso di adozione di disposizioni governative di urgenza, le indicazioni sono rese in occasione della presentazione al Parlamento del relativo disegno di legge di conversione. Rimesso a un Dpr l'adozione di un regolamento governativo con le disposizioni attuative della norma in esame, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria.

Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate che confinano con le Regioni a statuto speciale (articolo 2, comma 46). Il Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le Regioni a statuto speciale è incrementato di 22 milioni di euro l'anno nel 2009 e nel 2010 e di 27 milioni di euro nel 2011.

Gasolio e Gpl (articolo 2, commi 12 e 13). Dal 1° gennaio 2009 vengono confermate le disposizioni fiscali di riduzione del costo di gasolio e Gpl impiegati in zone montane e altri specifici territori nazionali. In particolare vanno a regime le agevolazioni fiscali per gasolio e Gpl per riscaldamento impiegati nelle zone montane e in altri specifici territori (articolo 5 del Dl 356/2001) e il credito d'imposta sulel reti di teleriscaldamento alimentate da biomassa o con energia geotermica (articolo 6 del Dl 356/2001). Dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009 si applicano le disposizioni in materia di accisa relative alle agevolazioni sul gasolio e sul gas petrolio liquefatto impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate dei comuni in zona climatica E. L'agevolazione consiste nella riduzione del costo del gasolio (0,026 euro per litro) e del Gpl (0,026 euro per chilogrammo) impiegati, rispettivamente, per il riscaldamento e per la combustione.

Gasolio impiegato nelle coltivazioni sotto serra (articolo 2, comma 14). Prorogata per il 2009 l'esenzione dall'accisa per il gasolio impiegato nelle coltivazioni sotto serra. La disposizione, inoltre, estende l'esenzione, per l'anno 2009, agli oli vegetali impiegati per fini energetici nelle serre.

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